Consiglio di Stato: soltanto i medici possono dirigere i reparti complessi, anche se contengono un SerT
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Lo psicologo può dirigere il SerT ma non un reparto di Medicina interna che lo contenga. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato con la decisione n. 6228/2013, annullando la diversa decisione del Tar del Lazio n. 10538/2007, che aveva annullato l'avviso pubblico per il conferimento di incarico di direttore di struttura complessa dell' Unità operativa dipendenze psicologiche SerT, II° Distretto, area medica, indetto da un'Asl romana, che era stato riservato ai soli medici.
Una vittoria a tavolino quella dei medici opposti agli psicologi. Una delicata questione che ha visto contrapposta la Federazione Nazionale dell'Ordine dei medici ed odontoiatri e l'Ordine di Roma da una parte, e l'Ordine degli psicologi del Lazio dall'altra. La decisione, pur considerando valida l'affermazione del diritto di equiparazione fatta dal Tar, ha ritenuto che il giudice di prime cure avesse male interpretato i fatti in quanto l'atto impugnato non riguardava un servizio autonomo, bensì quello di direzione del reparto di Medicina interna, al quale il Sert era stato accorpato. Mentre l'Ordine aveva impugnato l'avviso di conferimento, non aveva impugnato quello presupposto di accorpamento, con conseguente acquiescenza anche alla deroga di direzione.
La corretta questione, secondo la sentenza, non era se la posizione di direzione di un servizio di tossicodipendenza possa essere conferito a uno psicologo ma, quella diversa, se possa dirigere una struttura di medicina interna a cui viene accorpato anche il Sert.
Non si vede, affermano i giudici, come poter affidare un servizio di Medicina interna alla direzione di una professionalità diversa da quella appartenente all'area medica, tenuto presente che l'unità di medicina interna era articolata in vari ambulatori e degenze e, dunque, implicava la somministrazione di cure dirette ai pazienti.
È facile notare che il Consiglio di Stato, seppure come conseguenza indiretta, fornisce un'interpretazione che può spingere altre amministrazioni a utilizzare l'espediente per vanificare il diritto degli psicologi e non tiene in debito conto l'art 6 del decreto attuativo, che al comma 1 specifica espressamente che «i Sert dispongono di una propria pianta organica» che ben poteva supportare il ricorso avverso l'atto presupposto di accorpamento.
In aiuto agli psicologi, soccorre il prestigioso precedente della Corte Costituzionale n. 321/2011 (sole24ore sanità 6-12 Dicembre 2011), che dichiarò l'incostituzionalità della legge Regione Puglia 6 settembre 1999, n. 27. I giudici delle leggi affermarono che l'equiparazione si deduce dal combinato disposto dall'art. 118 del dpr 9 ottobre 1990, n. 309 e del successivo decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444. In tal senso anche la giurisprudenza amministrativa prevalente che «pone sullo stesso piano medici e psicologi [...] e non conferisce alcuna prevalenza ai trattamenti medico-farmacologici rispetto a quelli di carattere psicologico e socio-riabilitativo» (Consiglio di Stato, sezione V, 20 ottobre 2005, n. 5885; conforme n. 4041 del 19 giugno 2009)
L’Ufficio per la Comunicazione OMCeO-Pa
Filippo Siragusa