DL ANTIVIOLENZA 2024: OMCEO PALERMO, ''FINALMENTE UN SEGNALE CONCRETO''
Violenze contro i professionisti sanitari: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137
Palermo, 3 ottobre 2024 – Arresto obbligatorio anche in differita per aggressioni a danno del personale, 10 mila euro di multa e carcere fino a 5 anni per danneggiamenti alle strutture sanitarie, e linee guida sulla videosorveglianza. Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri per tutelare i professionisti sanitari è già applicabile.
"Finalmente è arrivata una risposta concreta per proteggere medici, infermieri e tutti i professionisti sanitari vittime di aggressioni verbali e fisiche, ormai intollerabili nonostante lavorino ogni giorno con dedizione e competenza per la salute di tutti i cittadini. Il via libera del decreto legge sulle aggressioni era doveroso ed è un segnale forte: chi aggredisce un sanitario dovrà risponderne con l'arresto in flagranza e in differita, garantendo così la certezza della pena". È il commento del presidente dell'Ordine dei medici di Palermo, Toti Amato, e del consiglio direttivo dell'Omceo sull'approvazione in Consiglio dei ministri del decreto legge che introduce l'arresto obbligatorio in flagranza e in differita per chi commette violenze contro il personale sanitario o danneggia strutture e beni destinati all'assistenza.
Il provvedimento, suggerito dal presidente della Fnomceo Filippo Anelli e accolto dai ministri Carlo Nordio e Orazio Schillaci "estendere la possibilità di differire l'arresto, anche se non oltre le 48 ore, qualora siano disponibili prove documentali come video o testimonianze che identificano gli autori del reato rappresenta uno strumento efficace per assicurare l’immediata giustizia anche quando l'arresto sul posto non è possibile", ha aggiunto Amato.
"Anche la reclusione fino a 5 anni e una multa fino a 10mila euro per chi danneggia beni o strutture sanitarie, seguendo l'esempio di altre misure già adottate in altri contesti, come gli eventi sportivi o i reati di violenza domestica, saranno un deterrente importante nella lotta contro la violenza ai danni di tanti professionisti che devono poter svolgere il proprio lavoro senza timore e in totale sicurezza".
In vigore dal 2 ottobre 2024, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 1° ottobre 2024 il decreto-legge 137 "misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria"
IL DECRETO
Per quanto riguarda il primo, all’articolo 635 c.p., dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
«Chiunque, all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall’articolo 583-quater, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata».
Quanto alle modifiche al codice di procedura penale, all’articolo 380, comma 2, dopo la lettera a-bis) sono inserite le seguenti:
«a-ter) delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali previsto dall’art. 583-quater, secondo comma, del codice penale».
«a-quater) delitto di danneggiamento previsto dall’articolo 635, terzo comma, del codice penale».
Sempre per quanto riguarda gli interventi sul codice di procedura penale, all’articolo 382-bis, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Nei casi di delitti non colposi per i quali è previsto l’arresto in flagranza, commessi all’interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell’articolo 382 colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.».