Sulle visite fiscali la parola ritorna a Renato Brunetta, ministro per la Pubblica Amministrazione e l Innovazione
D ora in poi, le fasce orarie di reperibilità del lavoratore pubblico, durante le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, saranno
stabilite con decreto del ministro per la pubblica amministrazione e l innovazione.
A prevederlo è l art. 69 del decreto attuativo della legge Brunetta (legge 15/2009) che introduce, all interno del dlgs 165/2001, l art. 55-septies, riguardante i controlli sulle assenze dei dipendenti pubblici.
Come si ricorderà , l art. 71, comma 3, del dl 112/2008 (legge 113/2008) aveva modificato le fasce orarie per il controllo dello stato di malattia dei dipendenti pubblici, prevedendo una reperibilità di 11 ore giornaliere (dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 20).
Recentemente; l art. 17, comma 23, del dl 78/2009 (legge 102/2009) ha abrogato questa disposizione, ripristinando, in tal modo, il regime antecedente alla manovra estiva 2008, cioè le 4 ore giornaliere (dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19) previste dall art. 21, c. 12 del Ccnl. 6/7/1995.