PRESENTATO ESPOSTO-QUERELA ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA CONTRO LE NUMEROSE INTIMIDAZIONI AI MEDICI DI BASE DA PARTE DI PAZIENTI NO VAX
In aderenza al nostro statuto e codice deontologico improntati a garantire il diritto alla salute di ogni cittadino, dall’insorgenza dell’emergenza pandemica, l’Ordine dei medici ha ritenuto opportuno e doveroso supportare i propri iscritti e il personale sanitario nella lotta contro il propagarsi del virus Covid-19. Nell’ottica dell’impegno assunto, l’Omceo di Palermo, assistito dall’avvocato Mauro Torti, ha presentato alla Procura della Repubblica un esposto-querela contro le richieste intimidatorie dei pazienti no-vax ai danni dei medici di base.
La crescente sfiducia generalizzata, spesso immotivata, verso la scienza medica sta determinando una sempre maggiore recrudescenza di fenomeni verosimilmente criminosi da parte di molti cittadini contrari alla somministrazione del vaccino anti Sars-Cov-2. Tale allarmante fenomeno si concretizza nell’intimazione al medico di famiglia affinché siano prescritti numerosi accertamenti diagnostici di natura strumentale e laboristica, propedeutici alla somministrazione sicura del vaccino, costringendo di fatto il professionista a garantire il proprio paziente dall’insorgere di reazione avverse o effetti dannosi. Richieste formali, peraltro a carico del Servizio sanitario nazionale, al fine di verificare l’incontrovertibile “compatibilità” dei vaccini con le condizioni di salute del singolo paziente, quando in verità nelle propalazioni finali inevitabilmente disvelano la verosimile illiceità di tale condotta.
Per meglio comprendere l’eventuale portata criminosa di alcune richieste, appare utile riportare due stralci delle richieste espresse da due pazienti.
Il primo recita: “Dovendo la sottoscritta ottemperare ad un obbligo di legge (DL 172/2021), ma al contempo aderire ad un piano vaccinale con un farmaco ancora in fase di osservazione condizionata, chiedo di effettuare le predette analisi a carico del SSN, attraverso l’esenzione “P03” di cui Le ho fornito i riferimenti normativi. Infine sono a rappresentare che qualora Lei rifiutasse di prescrivere gli accertamenti sopra elencati sarà ritenuto responsabile di eventuali manifestazioni avverse post vaccino, rispondendo personalmente dei danni che dovessi eventualmente riportare per Sua negligenza, superficialità e grave imprudenza, oltre a conseguenze di carattere penale non essendo applicabile nemmeno lo “scudo penale” di cui al D. L. 44/2021 e D. L. 172/2021 a causa delle violazioni delle linee guida e dei protocolli (oltre che della legge) in materia di accertamenti e diagnosi pre-trattamentali …” (cfr. doc. 1).
Nella seconda richiesta, il paziente scrive: “Considerato che allo stato attuale il sottoscritto non conosce la sua situazione clinica rispetto a queste casistiche, tutte elencate nei ‘consensi informati’ da sottoscrivere presso qualsiasi HUB vaccinale per procedere alla vaccinazione”. Pertanto, chiede “che venga prescritta qualsiasi altra analisi atta a determinare possibili rischi per la mia salute in modo da poterli sottoporre alla vostra attenzione per una esaustiva analisi prima dell’atto medico vero e proprio […] Che nelle more del perfezionamento delle risposte nonché degli esiti clinici degli esami richiesti venga rilasciato allo scrivente attestazione di “differimento vaccinale” così come previsto dall’Art. 2 coma 3 del D.L. in trattazione. Qualsiasi indugio nel rendere disponibile la legittima attestazione richiesta, in tempi idonei all’ottenimento del dovuto differimento, tale da tradursi in inaccettabili ulteriori pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali per il sottoscritto, mi vedrebbero costretto ad intraprendere ogni iniziativa ed azione a propria tutela presso tutte le competenti sedi con eventuale rivalsa nei suoi confronti di risarcimento sia per eventuale perdita subita che per mancato guadagno nonché per l’eventuale ingiusto turbamento dello stato d’animo o stato d’angoscia transeunte al sottoscritto, e di riflesso alla sua famiglia, generate dalla condotta assunta dal medico” (cfr. doc. 2).
Come ha rilevato l’avvocato Torti nell’esposto-querela presentato a tutela dei medici: “I passaggi testuali sopra richiamati consentono di rilevare il pregiudizio che ad oggi il personale medico è costretto a subire a cause delle pretestuose e verosimilmente minacciose intimazioni dei richiedenti. Ed infatti, il medico, di fronte l’intimazione e diffida articolata dal proprio paziente per la quale, nell’ipotesi di rifiuto di prescrizione delle analisi richieste, dovrà ritenersi responsabile penalmente e civilmente degli eventuali eventi avversi che si dovessero malauguratamente verificare a causa della somministrazione vaccinale o anche solo del verificarsi di asseriti danni patrimoniali e non, si vede di fatto costretto a scegliere se perseguire la propria convinzione frutto di una professionale analisi scientifica ovvero obbedire alla richiesta di adozione di un atto infondato e contrario alle norme di legge e deontologiche onde evitare il rischio di subire un male ingiusto.
Sotto tale profilo, al fine di comprendere meglio l’ipotizzabile portata criminosa delle condotte in esame, appare opportuno sommariamente operare una ricognizione dei doveri del medico tracciati dalla normativa in vigore e dal Codice di Deontologia Medica.
In particolare, premesso che non risulta confacente ad alcuna fondata indicazione normativa l’esistenza di un obbligo di legge che imponga al medico curante di prescrivere la somministrazione del vaccino anti Covid-19, occorre al contempo rilevare che in generale il sanitario non può acconsentire in alcun modo alla richiesta di una prescrizione da parte di un assistito al solo scopo di favorirne le intenzioni. In effetti il medico è chiamato ad uniformare la propria azione ed attività professionale unicamente ai principi di libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità esercitando una prestazione professionale specifica, esclusiva e non delegabile. Attività che, peraltro, si caratterizza per essere una prestazione di opera intellettuale attraverso l’assunzione di un’obbligazione di mezzi e non anche di risultato.
In altri termini, il medico attraverso la sua competenza è chiamato a curare un soggetto senza al contempo potere garantire in alcuno modo la certezza della guarigione. E ciò, inevitabilmente, comporta che il medico stesso è libero di potere rifiutare la propria opera professionale allorquando gli vengano richieste delle prestazioni in contrasto con la propria scienza e coscienza oltre che con i consolidatati convincimenti tecnico- scientifici. È bene inoltre ricordare che la relazione tra medico e paziente si basa sulla libertà di scelta e sulla reciproca fiducia.
Alla luce di tali premesse di carattere deontologico e normativo, ancor meglio comprensibile appare essere il contesto nel quale si colloca il Decreto Legge 26 novembre 2021 n. 172 - convertito con modiche dalla L. 21 gennaio 2022 n.3 – il cui art. 4 comma 2 laddove testualmente recita: solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l’obbligo di cui al comma 1 e 1-bis e la vaccinazione può essere omessa o differita. Orbene, dalla ricognizione normativa e fattuale operata pare potersi evincere come i numerosi soggetti richiedenti - di cui si fa riserva di integrare il presente esposto con specifica documentazione – avrebbero inviato anomale ed improprie richieste di prescrizione di esami al solo verosimile fine di sottrarsi alla somministrazione del vaccino attraverso la costrizione intimata al medico di “fare, tollerare, od omettere” un atto in verità non conforme all’operato del professionista.
Sicché, le condotte in esame appaiono in astratto idonee ad integrare la fattispecie criminosa di violenza privata individuata nell’art. 610 c.p. atteso che è da intendersi quale ratio legis della norma in rilievo tutelare la libertà morale, intesta sia come libertà di autodeterminazione sia come libertà di azione, sulla base di scelte autonomamente compiute dal soggetto passivo”.
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