"La responsabilità penale del medico", un libro per capire meglio
CATANIA. Analisi dei nessi, e dei criteri di argomentazione e di prova, della responsabilità penale per la condotta medica, secondo tre profili fondamentali: l'insufficienza della causalità e il contributo dell'analisi funzionalistica; l'evoluzione della giurisprudenza negli ultimi venticinque anni; accertamento probatorio e problemi processuali .
Questi i tre argomenti cardine che tre esperti di Giurisprudenza affrontano nel libro “La responsabilità penale del medico” (Edizioni Giuffrè, 27 euro).
Gli autori sono Salvatore Aleo, professore associato di Istituzioni di Diritto e Procedura Penale presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Catania; Alessandro Centonze, sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania con delega alle indagini antimafia (Dda); Enrico Lanza, ricercatore di Diritto penale presso l’Università di Catania.
Di Giansalvo Sciacchitano *
Queste mie considerazioni, in un tema così delicato e specialistico, sono confortate dalle lunghe riflessioni con il prof Aleo sul tema della responsabilità penale del medico.
Infatti, il problema della responsabilità del medico, é peculiare da due punti di vista assolutamente diversi seppure convergenti:
- il medico ha il “privilegio” di tutelare la salute e la vita, il che fa scattare la rilevanza penale dell’errore, che altrimenti sarebbe rilevante solo in sede civile o amministrativa-disciplinare (e valutato come gli errori di qualsiasi altro professionista) - perché il nesso, fra la funzione di garanzia del medico e l’evento dannoso non mi sembra propriamente di tipo causale, come invece è quello dell’ingegnere il cui errore determina – appunto – il crollo del palazzo o del ponte.
Il problema allo stato del diritto attuale, è che il medico risponde a titolo di evento dannoso colposo per la violazione di una obbligazione che è comunque di mezzi e non di risultato.
Inoltre, ma si tratta di mera conseguenza logica, non appare risolubile, alla luce delle sentenze della Corte di Cassazione, il problema seguente:
a) Allo stato il medico è considerato responsabile della morte ovvero delle lesioni “causate” dall’omissione di una terapia – doverosa – che comporti un “elevato grado di credibilità razionale ovvero di probabilità logica” di successo;
b) Come si fa a distinguere la posizione di colui che ometta di praticare una terapia, considerabile come assolutamente doverosa in quanto praticata diffusamente, e che tuttavia allo stato comporti una modesta probabilità di guarigione?
Il nodo del problema è come un giudizio così fortemente discrezionale e opinabile dal punto di vista medico-scientifico, possa essere compiuto, adottato e comunque alla fine validato, da un giurista, appunto il giudice che medico non è?
Dal punto di vista politico-istituzionale mi pare possa dirsi che la materia dovrebbe restare affidata ai medici, e che i cittadini debbano essere garantiti con il risarcimento dallo Stato dagli ospedali, dalle cliniche, nel caso di eventuale responsabilità accertata comunque in via amministrativa.
Infatti,dal punto di vista politico-criminale il Diritto penale deve occuparsi e restare circoscritto ai fatti criminosi, delittuosi in senso stretto,(mafia, e atti criminali in genere), liberando così la magistratura penale di reati che ,a mio avviso ,nulla hanno a che vedere con atti criminosi .
Il libro vuole dare un contributo culturale delle ragioni sia del disagio dei medici sia della disfunzionalità complessiva, anche per la sanità e per i cittadini, della situazione e delle tecniche di tutela giuridica attuali.
E’ un saggio molto articolato sul problema della responsabilità del medico, visto dal punto di vista dello studioso di diritto penale, in relazione al diritto attuale, ed alla posizione – che mi sembra irrazionale – della giurisprudenza, innanzitutto della Cassazione, e alle possibilità di riforma e revisione del sistema.
* Vicepresidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
di Catania