“La Corte Suprema di Cassazione – Sezione Sesta Civile – con sentenza n. 9692 del 13 Giugno 2012 ha sancito che il professionista che opera all’interno di una struttura gestita da terzi è esente da Irap. La Corte Suprema ha affermato che in buona sostanza ciò che rileva ai fini dell’ autonoma organizzazione, che determina la sottoposizione ad Irap, è l’esistenza di una struttura predisposta dal professionista con personale da lui dipendente. La cassazione quindi chiarisce che non sono perciò soggetti ad Irap i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura organizzata da altri. Ove il professionista operi contemporaneamente come amministratore di una società o con attività in proprio sarà soggetto ad Irap per la parte di guadagno realizzata con la propria organizzazione.” E’ quanto contenuto nella nota oggi inviata dalla FNOMCeO agli ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.