Viaggi e rientro in Italia
VIAGGIO E RIENTRO IN ITALIA
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 30 aprile 2021, in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con particolare riferimento al nuovo coronavirus SARS-CoV-2 e alla patologia ad esso associata, COVID-19.
Possono essere disposte ulteriori modifiche per specifiche aree del territorio nazionale o normative in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori esteri . Singole Regioni potrebbero imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri il rispetto di particolari. Prima di partire per rientrare in Italia, si consiglia di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle regioni di destinazione , contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web http://www.regioni.it/regioni-online.
SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO DAL 7 APRILE 2021 al 30 APRILE
Gli spostamenti da/ per l'estero sono regolati dal Decreto legge n.44 del 1 Aprile 2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21G00056/sg in vigore dal 7 Aprile fino al 30 Aprile 2021. Il Decreto Legge continua a basarsi su elenchi di Paesi per i quali sono previste misure differenti. Tali elenchi (vedi Allegato) e possono essere modificati con apposita Ordinanza adottata dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Dal 7 al 30 aprile 2021, è in vigore l’Ordinanza 2 aprile 2021 del Ministro della Salute, https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=79576&articolo=3
Il Regno Unito passa dall’elenco E all’elenco C, a partire dal 7 e fino al 30 aprile, così come Israele. Anche l’Austria torna ad essere soggetta alla disciplina prevista per i Paesi dell’elenco C, con la sola eccezione in caso di soggiorni/transiti in Tirolo nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia. Per gli spostamenti dopo un soggiorno/transito in Brasile, permane un generale divieto di ingresso, ma con alcune, già note attenuazioni.
Il DPCM 2 marzo 2021 ha inoltre stabilito che, ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore ai due anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico (art. 51 comma 8).
Dal 18 al 30 aprile è in vigore anche l' Ordinanza del 16 aprile del Ministro della Salute , che presenta alcune novità per quanto riguarda gli spostamenti da / per i Paesi degli elenchi B, C, D, E e conferma una disciplina speciale per il Brasile (generale divieto di ingresso, con alcune eccezioni).
Obbligo di compilazione di un formulario digitale di localizzazione, secondo le modalità che verranno successivamente indicate dal Ministero della Salute, per tutti i viaggiatori provenienti da o con un soggiorno/transito nei quattordici (14) giorni precedenti in uno degli Stati o territori degli elenchi B, C, D, E. Il formulario digitale sostituisce l’autodichiarazione cartacea precedentemente in uso. La versione cartacea potrà essere esibita solo qualora non sia stato possibile, per impedimenti tecnici, compilare il formulario digitale. Fino a che non verranno comunicati modi e termini di compilazione del formulario digitale, si potrà continuare ad utilizzare la versione cartacea dell’autodichiarazione.
La normativa italiana prevede elenchi di Paesi per i quali sono in vigore differenti limitazioni all’ingresso sul territorio nazionale, anche in relazione alla data dell’ingresso in Italia:
A – Città del Vaticano e San Marino: nessuna limitazione.
B – Stati e territori a basso rischio epidemiologico che verranno individuati, tra quelli di cui all’elenco C, con ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Attualmente nessuno Stato è compreso in questo elenco.
C – Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
Chi fa ingresso in Italia da questi Paesi deve comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria locale di riferimento e presentare un’attestazione di essersi sottoposto, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a tampone (test molecolare o antigenico) risultato negativo. Chi fa ingresso in Italia avendo soggiornato o transitato in questi Paesi nei 14 giorni precedenti, a prescindere dal risultato del tampone, deve sottoporsi all’isolamento fiduciario e alla sorveglianza sanitaria per 5 giorni. Al termine dell’isolamento è obbligatorio effettuare un nuovo test molecolare o antigenico. Sono previste eccezioni all’obbligo di effettuare il tampone prima dell’ingresso e agli obblighi di isolamento e di tampone al termine dello stesso.
D – Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Singapore, Tailandia: Chi fa ingresso in Italia da questi Paesi deve comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria locale di riferimento, compilare l’autodichiarazione, presentare un’attestazione di essersi sottoposto, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a tampone (test molecolare o antigenico) risultato negativo e sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 10 giorni, raggiungendo la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato o coincidenza aerea (senza uscire dalle aree di transito aeroportuale). Al termine dell’isolamento è obbligatorio effettuare un nuovo test molecolare o antigenico. Sono previste eccezioni all’obbligo di effettuare il tampone prima dell’ingresso e agli obblighi di isolamento e di tampone al termine dello stesso.
E – Tutti gli Stati non indicati negli altri elenchi (compreso il Brasile, per il quale vigono regole speciali indicate sotto): l’ingresso da questi Paesi è consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e ai loro familiari (Direttiva 2004/38/CE), alle persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen/soggiornanti di lungo periodo, le quali debbano raggiungere l’abitazione/domicilio/residenza del partner in Italia.Per coloro che non rientrano nelle categorie menzionate, l’ingresso dai Paesi del gruppo E è consentito solo in presenza di precise motivazioni: esigenze di lavoro o di studio, motivi di salute, assoluta urgenza, rientro presso il pr