Circolare 705 dell'8 gennaio 2021: aggiornamento definizione caso covid-19
DEFINIZIONE CASO COVID-19
Criteri clinici
Presenza di almeno uno dei seguenti sintomi:
- tosse
- febbre
- dispnea
- esordio acuto di anosmia, ageusia o disgeusia
Altri sintomi meno specifici possono includere cefalea, brividi, mialgia, astenia, vomito e/o diarrea.
Criteri radiologici
Quadro radiologico compatibile con COVID-19.
Criteri di laboratorio
1. Rilevamento di acido nucleico di SARS-CoV-2 in un campione clinico,
OPPURE
2. Rilevamento dell'antigene SARS-CoV-2 in un campione clinico in contesti e tempi definiti nella sezione dedicata: “Impiego dei test antigenici rapidi”.
Criteri epidemiologici
Almeno uno dei due seguenti link epidemiologici:
- contatto stretto con un caso confermato COVID-19 nei 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi; se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso;
- essere residente/operatore, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi, in contesti sanitari (ospedalieri e territoriali) e socioassistenziali/sociosanitari quali RSA, lungodegenze, comunità chiuse o semichiuse (ad es. carceri, centri di accoglienza per migranti), in cui vi sia trasmissione di SARS-CoV-2.
Classificazione dei casi
A. Caso Possibile
Una persona che soddisfi i criteri clinici.
B. Caso probabile
Una persona che soddisfi i criteri clinici con un link epidemiologico,
OPPURE
una persona che soddisfi i criteri radiologici.
C. Caso confermato
Una persona che soddisfi il criterio di laboratorio.
Segnalazione di caso COVID-19 ai fini di sorveglianza
Ai fini della sorveglianza nazionale Covid-19 (sia flusso casi individuali coordinato da ISS che quello aggregato, coordinato da Ministero della Salute) dovranno essere segnalati solo i casi classificati come confermati secondo la nuova definizione.
Obbligo di tracciabilità di tutti i test nei sistemi informativi regionali
Gli esiti dei test antigenici rapidi o dei test RT-PCR, anche se effettuati da laboratori, strutture e professionisti privati accreditati dalle Regioni devono essere inseriti nel sistema informativo regionale di riferimento.