La norma “anti-corruzione” nei pubblici servizi si rivolge anche ai medici dipendenti e convenzionati con il SSN
La legge 6 novembre 2012, n. 190 stabilisce le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13/11/2012, ha innovato la disciplina dei reati dei pubblici ufficiali nei confronti della pubblica amministrazione, nello specifico attraverso le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 75-83 [Giur It. 12, 2012] che si rivolgono anche ai medici pubblici dipendenti e convenzionati col SSN, compresi gli amministratori di Aziende Sanitarie e di Comuni che forniscono servizi socio-sanitari.
In Italia ci si è mossi con ritardo perché la legge 190/2012 arriva quasi a dieci dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione del 31 ottobre 2003, soprattutto dopo che quasi tutti gli Stati dell'Ue hanno legiferato in questa direzione.
Il raffronto tra dati giudiziari e dati relativi alla percezione del fenomeno corruttivo, forniti daTrasparency Internationale dalla Banca mondiale, ci dice che sussiste un rapporto inversamente proporzionale tra corruzione “praticata” e corruzione “denunciata e sanzionata” con crescita della prima e riduzione della seconda.
Con la legge 190/2012 e il D.Lgs n.150/2009 viene istituita la “CIVIT” , cioè l’Autorità Nazionale Anticorruzionecon sede a Roma in piazza Augusto Imperatore n.32, che ha anche funzioni di vigilanza sulla correttezza delle attività delle pubbliche amministrazioni [ http://www.civit.it/ ].
Con la legge 190/2012 sono stati innovati una serie di reati (tab.1), al fine di potenziarne l’efficacia dissuasiva. Sonoaumentate le sanzioni del reato di peculato (art. 314 del codice penale) il cui minimo prima previsto in tre anni di reclusione è stato portato a quattro anni; è stata aumentata la pena per il reato di abuso di ufficio (art. 323 del codice penale) prima compresa da sei mesi fino a tre anni, ora ricompresa da uno a quattro anni di reclusione; la pena per il reato di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio (art.319 del codice penale) è salita da un minimo di quattro ad un massimo di otto anni di reclusione, mentre prima era da due a cinque anni ; la pena minima per il reato di concussione (art.317 codice penale) è salita da tre a quattro anni di reclusione. La conseguenza principale dell’aumento delle pene previste per questi reati è il prolungamento del termine di prescrizione.
La legge 190 del 2012 ha modificato le fattispeciedi concussione (art.317 codice penale), frazionandole riguardo alle condotte, che ora contiene il riferimento alla sola condotta della costrizione e non anche a quella dell’induzione divenuta oggetto di un’autonoma norma incriminatrice (art. 319-quater codice penale), mentre la corruzione per il compimento di un atto di ufficio (art.318 codice penale) è stata rinominata corruzione per l’esercizio della funzione.
Infine, la legge 190/2012 ha istituito il nuovo reato di“traffico di influenze illecite” (art.346-bis del codice penale), che segue la fattispecie già contemplata di millantato credito. Contrariamente a quest’ultima fattispecie, il traffico di influenze illecite presuppone l’esistenza della relazione, che può essere anche occasionale e non stabile.