Certificazione telematica: circolare INPS del 27 luglio 2013
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Ai Signori Direttori Sanitari degli Ospedali Pubblici e Privati Accreditati
Obbligo da parte delle strutture sanitarie dell'invio del certificato di ricovero e prognosi on line dal 27 Aprile 2014
La circolare introduce l'obbligo a distanza di 9 mesi dalla data del 27 Luglio 2013 della compilazione per via telematica del certificato di ricovero e di dimissione ivi comprese le strutture di pronto soccorso.
Nelle more dell'invio telematico, continueranno ad essere redatti, dalle Strutture sanitarie, certificati di ricovero e di dimissioni (con o senza ulteriore prognosi) in modalità cartacea.
In tali casi, i lavoratori assicurati Inps, aventi diritto alla prestazione previdenziale dell'indennità di malattia, dovranno provvedere, ai sensi della normativa vigente, a trasmettere o recapitare il certificato cartaceo (entro il termine di due giorni, nei casi in cui sia stata riconosciuta una prognosi post ricovero; entro un anno dalle dimissioni, nei casi in cui non sia presente ulteriore prognosi) all'Inps (certificato contenente prognosi e diagnosi) e al proprio datore di lavoro (copia con sola prognosi).
La Circolare segnala inoltre l'introduzione di nuovi campi. "In particolare, si segnalano: la possibilità per il medico di dichiarare il ruolo in cui opera al momento del rilascio del certificato (Medico Servizio Sanitario Nazionale/Libero professionista); l’indicazione di evento traumatico e la possibilità di arricchire le note di diagnosi al fine di completare e/o caratterizzare la diagnosi stessa (anche ai sensi dell’articolo 42 della legge n. 183 del 4 novembre 2010 concernente l’obbligo di segnalazione di eventuale responsabilità di terzi); la segnalazione dell’esistenza di una patologia grave che richiede terapia salvavita o di una malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio o, ancora, di uno stato patologico connesso alla situazione di invalidità già riconosciuta; la possibilità di indicare oltre alla modalità di esecuzione della visita ambulatoriale/domiciliare anche quella in regime di pronto soccorso; la facoltà del lavoratore di dichiarare di aver completato l’attività lavorativa nella medesima giornata del rilascio del certificato.
E’ utile ribadire che il certificato di inabilità temporanea assoluta (certificato di malattia) in formato cartaceo con l’introduzione della certificato on-line non è stato abolito e rimane opponibile a terzi.
Inoltre è evidente che l’unico professionista idoneo e responsabile a rilasciare la prognosi e colui che è stato titolare dell’intervento sanitario che nella fattispecie è il “curante”, chiunque altro potrebbe essere perseguito per legge.
Prego le SSLL di dare ampia diffusione alla presente fra i professionisti che operano nella struttura che Lei dirige onde porre rimedio a frequenti e inutili“discussioni” fra Medici strutturati e MMG su chi debba rilasciare il certificato di malattia in seguito a ricovero o accesso al PS.
Luigi Galvano
Segretario FIMMG Palermo