Sentenza della Cassazione: il consenso informato deve essere "personalizzato"
Novità in arrivo per il consenso informato Secondo una recente sentenza, Il malato che si sottopone a intervento chirurgico, deve essere informato e far firmare il semplice modulo di consenso non basta.
DA: “IL Sole 24 ore Sanità”
La Cassazione con sentenza 19220 del 20 agosto, ricorda ai medici il dovere di un rapporto personale con il paziente in procinto di andare in sala operatoria, il quale ha il diritto di avere le informazioni sui rischi dell'operazione con un linguaggio che tenga conto anche del suo grado culturale. Il sì di chi deve finire sotto i ferri '"deve essere pienamente consapevole" e cioè basato su "informazioni dettagliate fornite dal medico" sulla portata dell'intervento, sui suoi rischi e sulle possibili conseguenze negative.
Per questo la Cassazione ha annullato in parte la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma aveva rigettato la richiesta di un avvocato, che peggiorato nella vista dopo un intervento con il laser agli occhi, aveva chiesto il risarcimento dei danni al chirurgo, anche sostenendo che questi non lo aveva informato della possibilità di un esito negativo.
I giudici gli avevano dato torto perché avevano ritenuto che l'uomo avesse in realtà dato un "consenso cosciente", visto che aveva sottoscritto un foglio contenente l'informativa sull'intervento e che trattandosi di un avvocato era presumibile che avesse vagliato tutte le conseguenze prima di apporre la sua firma. E non avevano dato così peso alla circostanza riferita dal paziente che quel modulo gli era stato fatto firmare nella penombra della sala d'attesa da una segretaria del medico, senza che gli venisse data alcuna informazione sui possibili rischi dell'intervento.
«E' irrilevante» la qualità del paziente per stabilire se vi sia stato o meno consenso informato, ha invece ritenuto la Terza Sezione civile della Cassazione, ribadendo che e' un «diritto fondamentale» di ogni individuo «ricevere le opportune informazioni sulla natura e i possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative»; e riaffermando che il sì del malato alle terapie deve «reale e effettivo», non può essere «presunto», e che è «onere del medico provare di aver adempiuto» all'obbligo di informarlo. Ma c'è di più: nel dare spiegazioni, avvertono i supremi giudici, il medico deve tener presente il livello culturale del paziente, usando un linguaggio «che tenga conto del suo particolare stato soggettivo e del grado di conoscenze specifiche di cui dispone».
Il consenso in sostanza deve essere anzitutto personale e quindi prestato dal paziente, tranne ovviamente nei casi di incapacità di quest'ultimo; deve, poi, essere specifico ed esplicito, reale ed effettivo, non presunto. Quando possibile, inoltre, deve essere anche attuale.
Con l'occasione i giudici ricordano che del consenso informato si è occupata la Corte costituzionale (sentenza 438 del 2008) perché si configura come un vero e proprio diritto fondamentale della persona, fondato sull'articoli 2, 13 e 32 della Carta. Merita, dunque, una tutela che può essere assicurata solo dal rapporto diretto con il medico curante.
L’ufficio per la comunicazione OMCeO-PA
Filippo Siragusa