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La Corte costituzionale: no a concorsi riservati ai soli non obiettori per l’interruzione volontaria di gravidanza
Con la sentenza n. 42, depositata il 27 marzo 2026, la Corte costituzionale si è pronunciata sul ricorso del Governo contro una disposizione della Regione Siciliana contenuta nella legge regionale n. 23 del 2025.
La norma impugnata prevedeva la possibilità per le aziende sanitarie e ospedaliere regionali di bandire concorsi riservati esclusivamente a personale non obiettore di coscienza, al fine di garantire l’operatività delle aree dedicate all’interruzione volontaria di gravidanza.
La Corte ha chiarito che una simile previsione risulta incompatibile con i principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale, in particolare dall’articolo 9 della Legge 194 del 1978, che disciplina l’obiezione di coscienza. In tale quadro, l’essere obiettore non può costituire un requisito di esclusione nei concorsi pubblici per il personale sanitario.
Pur dichiarando non fondate le questioni sollevate, la Corte ha fornito un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma regionale, precisando che essa non introduce concorsi riservati. La disposizione deve essere intesa come riferita esclusivamente all’organizzazione interna del personale, senza incidere sulle modalità di accesso alle procedure concorsuali, che restano aperte anche agli obiettori di coscienza.
La sentenza evidenzia inoltre che il sistema delineato dalla normativa vigente consente di garantire i servizi di interruzione volontaria di gravidanza attraverso strumenti organizzativi alternativi, come la mobilità del personale e le convenzioni con altre strutture sanitarie.