La Cassazione: non è punibile il medico che utilizza in intramoenia le strumentazioni dell'Azienda sanitaria
La Sanzione penale per il medico non scattrà se in regime di intramoenia utilizza uno strumento diagnostico , con finalità di "terzo occhio" diagnostico, atto a supportare una diagnosi differenziale e giungere al chiaro inquadramento clinico, non incassando dal cittadino e, conseguentemente non versando, il corrispettivo per l'esame eseguito.
Con questa motivazione la Cassazione penale, sezione VI (sentenza n. 20414/2014 del 9 maggio) ha ritenuto correttamente motivata la decisione del giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Grosseto, che ha dichiarato di non doversi procedere per il reato di peculato previsto dall'art. 314 del codice penale, contestato a un chirurgo e all'infermiere che lo aveva assistito.
Il reato di peculato è specifico del pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria. Secondo l'accusa, i due sanitari avevano utilizzato l'ecografo e si erano appropriati delle ecografie realizzate in regime di libera professione senza versare il corrispettivo all'Asl e senza che fossero registrati la prestazione e il compenso.Secondo il l Gup, gli inquirenti avrebbero proceduto in base ad un fraintendimento, avendo ritenuto configurarsi un illecito ogniqualvolta dall'esame delle cartelle, dalle testimonianze dei pazienti o dalle conversazioni intercettate, si era accertata l'effettuazione di una ecografia. In realtà, come chiarito dal medico coinvolto e come attestato dal verbale di riunione della Commissione paritetica per l'attività libero-professionale intramoenia dell'Asl coinvolta, si doveva distinguere un esame ecografico vero e proprio, che ha esito in un dettagliato referto, da semplici scansioni ecografiche, effettuate nel corso di visite specialistiche, che vengono eseguite abitualmente a completamento di un esame obiettivo o per immediata risoluzione di dubbi diagnostici e diagnosi differenziali.
L’ufficio per la Comunicazione OMCeO-Pa
Filippo Siragusa