Proroga del termine di utilizzo della graduatoria di cui all'articolo9, comma 5, del decreto 7 marzo 2006 e successive modificazioni
PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO 1 febbraio 2018
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 1 febbraio 2018
Proroga del termine di utilizzo della graduatoria di cui all'articolo
9, comma 5, del decreto 7 marzo 2006 e successive modificazioni,
concernente «Principi fondamentali per la disciplina unitaria di
formazione specifica in medicina generale», limitatamente al corso
2017/2020 di formazione specifica in medicina generale. (18A00781)
(GU n.28 del 3-2-2018)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione
della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed
altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003,
n. 277, di attuazione della direttiva 2001/19/CE;
Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, e
successive modificazioni, concernente i principi fondamentali per la
disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina
generale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 13 marzo 2006, serie generale n. 60, in attuazione
dell'articolo 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 368 del
1999;
Visto l'articolo 9, comma 5, del citato decreto del Ministro della
salute 7 marzo 2006, come sostituito dal decreto del Ministro della
salute 28 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 4 settembre 2014, serie generale n. 205, che
stabilisce che la graduatoria dei candidati idonei puo' essere
utilizzata non oltre il termine massimo di sessanta giorni dopo
l'inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine
della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per
cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi e stabilisce,
altresi', che i giorni di corso persi devono essere recuperati e
regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore
e di 36 mesi;
Considerato che, per esigenze di funzionalita' dei corsi, si
ravvisa la necessita', limitatamente al corso di cui al triennio
2017/2020, di ampliare il termine di sessanta giorni previsto dal
succitato articolo 9, comma 5, del decreto del Ministro della salute
7 marzo 2006, e successive modificazioni, per lo scorrimento della
graduatoria degli idonei al corso di medicina generale;
Ritenuto che, al fine di contemperare le rappresentate esigenze di
funzionalita' con quelle del corretto svolgimento delle attivita'
didattiche, e' opportuno, limitatamente al corso di cui al triennio
2017/2020, stabilire il termine di scorrimento della graduatoria
degli idonei al corso di medicina generale in complessivi centottanta
giorni;
Decreta:
Art. 1.
1. Per le motivazioni di cui in premessa, limitatamente al corso di
formazione specifica in medicina generale di cui al triennio
2017/2020, la graduatoria dei candidati idonei puo' essere utilizzata
da ciascuna regione e provincia autonoma non oltre il termine massimo
di centottanta giorni dalla data di inizio del corso di formazione,
per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che
si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri
motivi. I giorni di corso persi devono essere recuperati e
regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore
e di 36 mesi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 1° febbraio 2018
Il Ministro