Nessuna tassa sulla pubblicità per le targhe dei liberi professionisti
La Corte di Cassazione sez. tributaria con la sentenza numero 16722 del 16 luglio 2010 ha stabilito che gli avvocati non pagano la tassa sulla pubblicità per le targhe che riportano soltanto il nome del professionista, l attività svolta e il luogo dello studio (senza altri messaggi di propaganda).
In ossequio al diritto comunitario non è ammissibile che, in questo caso l avvocato, ma in senso esteso il libero professionista in genere, possa essere soggetto ad un regime fiscale differenziato e più gravoso rispetto a quello riservato a coloro che svolgono una qualsiasi altra attività economica in regime concorrenziale.
Già nel 2002 il ministero delle Finanze aveva riconosciuto che ne erano esenti i mezzi pubblicitari del professionisti atti a far individuare la sede ove viene svolta l attività .