Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R. 5 Aprile 1950, n. 221).
Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.
CAPO I - Degli Albi professionali |
art. 1. Il Consiglio direttivo di ciascun Ordine o Collegio procede entro il mese di dicembre di ogni anno, alla revisione generale dell'Albo degli iscritti ed alle occorrenti variazioni. art. 2. Entro il mese di febbraio di ogni anno, ciascun Ordine o Collegio provvede, a proprie spese, alla stampa ed alla pubblicazione del rispettivo Albo e ne invia copia al prefetto, per l'affissione nella sede della Prefettura. Un esemplare dell'Albo é rimesso, entro lo stesso mese, all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica , ai Ministeri di grazia e giustizia, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, agli Uffici giudiziari della provincia, nonché‚ alla Federazione da cui dipende l'Ordine o Collegio e all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della categoria. a rt. 3. L'Albo é formato secondo l'ordine alfabetico. Per ogni iscritto sono indicati: il cognome, il nome, la paternità; il luogo e la data di nascita; la cittadinanza, ove si tratti di sanitario straniero; il domicilio; la data di iscrizione nell'Albo; il titolo in base al quale ha avuto luogo l'iscrizione con indicazione dell'autorità, del luogo e della data del suo rilascio. Oltre il numero progressivo e indicato per ogni iscritto il numero d'ordine corrispondente all'anzianità di iscrizione nell'Albo della provincia. a rt. 4. La domanda di iscrizione é diretta all'Ordine o Collegio nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza, e deve essere corredata dei seguenti documenti: a) certificato di nascita; I documenti indicati dalle lettere b), c), d), e), g), devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di presentazione. a rt. 5 . I sanitari che siano impiegati in pianta stabile presso una pubblica amministrazione e che richiedono l'iscrizione nell'Albo professionale, ai termini dell'art. 10 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere b), c), d), e), dell'articolo precedente. a rt. 6. Non possono essere iscritti nell'Albo coloro che si trovano in una delle condizioni che, ai sensi degli artt. 42 o 43 importino la radiazione dall'Albo o la sospensione dall'esercizio professionale, salvo che sussistano le condizioni previste dall'art. 50 ai fini della riammissione nell'Albo. a rt. 7. Ai fini dell'iscrizione nell'Albo a norma dell'art. 9, ultimo comma, del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 , i sanitari stranieri devono presentare domanda nei modi previsti dal precedente art. 4, producendo i seguenti documenti: a) certificato di nascita; Il certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del luogo di residenza, deve essere confermato dal prefetto della Provincia. a rt. 8. Sulla domanda d'iscrizione il Consiglio delibera nel termine di tre mesi. a rt. 9 . Avverso la deliberazione di rigetto della domanda di iscrizione nell'Albo l'interessato può ricorrere alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, la quale decide in merito alla iscrizione. a rt. 10. E' in facoltà dell'iscritto in un Albo provinciale di chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'Albo della provincia ove ha trasferito o intenda trasferire la propria residenza. a) la non sussistenza, su conforme deliberazione del Consiglio, di alcuna delle cause preclusive indicate dal comma precedente; Il Consiglio delibera sulla base del predetto certificato. Si applicano per il resto le disposizioni dei precedenti articoli. a rt. 11. Nel caso previsto dall'art. 11, lettera c) del Decreto Legislativo 13 settembre 1946, n. 233, la cancellazione dall'Albo deve essere pronunciata entro un anno dall'accertato trasferimento. a rt. 12. Qualora il Consiglio ometta di disporre le cancellazioni nei casi e nei termini previsti dall'art. 11 del Decreto Legislativo 13 settembre 1946, n. 233 , e dall'art. 11 del presente regolamento, provvede il prefetto sentito il Consiglio provinciale di sanità. a rt. 13. L'iscrizione nell'Albo dà diritto al libero esercizio della professione, oltreché‚ nella provincia cui l'Albo si riferisce, anche in tutto il territorio della Repubblica, salvo l'obbligo della registrazione del titolo di abilitazione nell'Ufficio comunale, ai sensi dell'art. 100, comma secondo, del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265. |
CAPO II - Delle assemblee. |
a rt. 14. Ogni triennio, entro il mese di novembre dell'anno in cui il Consiglio scade, a cura del presidente dell'Ordine o Collegio é convocata la assemblea degli iscritti per la elezione del nuovo Consiglio. L'avviso di convocazione da inviarsi con lettera raccomandata almeno venti giorni prima di quello fissato per l'inizio delle votazioni a ciascun iscritto nell'albo, deve indicare i membri del Consiglio uscente, i giorni delle votazioni nonché‚ per ciascun giorno l'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni. a rt. 15. L'assemblea é presieduta dal presidente in carica dell'Ordine o Collegio. a rt. 16. Sono eleggibili tutti gli iscritti nell'albo, compresi i consiglieri uscenti. a rt. 17. Per lo svolgimento delle operazioni di voto si osservano le seguenti norme: a rt. 18. Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio assistito dagli scrutatori e dal segretario. a rt. 19. Ultimato lo scrutinio dei voti il risultato é immediatamente proclamato dal presidente, il quale fa bruciare le schede valide, mentre le nulle e le contestate sono conservate, dopo essere state vidimate dal presidente e dagli scrutatori, in piego suggellato nel quale l'uno e gli altri appongono la firma. a rt. 20. Il presidente notifica immediatamente i risultati delle elezioni agli eletti ed alle autorità ed enti indicati nel precedente art. 2. a rt. 21. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ogni iscritto nell'Albo può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che decide nel termine di sei mesi. a rt. 22. Se i componenti del Consiglio, nel corso del triennio per cui esso é eletto, siano ridotti per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive secondo le norme dei precedenti articoli. a rt. 23. L'assemblea degli iscritti si riunisce in sede ordinaria nel mese di gennaio di ciascun anno. a rt. 24. Per la validità delle assemblee occorre l'intervento di almeno un quarto degli iscritti. a rt. 25. Le votazioni dell'assemblea avvengono per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta. a rt. 26. Le adunanze ordinarie dei Consigli nazionali delle Federazioni hanno luogo nel febbraio di ogni anno. a rt. 27. Per ciascun Ordine o Collegio e per ciascuna Federazione é eletto un collegio di revisori dei conti composto di tre membri effettivi e di un supplente, scelti tra gli iscritti nell'Albo ed estranei rispettivamente ai Consigli direttivi ed ai Comitati centrali. |
CAPO III - Dell'amministrazione e contabilità. |
a rt. 28. Gli Ordini ed i Collegi hanno sede nel capoluogo della provincia per cui sono costituiti. Qualora l'Ordine o Collegio abbia per circoscrizione due o più province finitime, la sede é nel capoluogo di una di esse. Le Federazioni nazionali hanno sede in Roma. a rt. 29. I presidenti degli Ordini, dei Collegi e delle Federazioni nazionali curano l'esecuzione delle deliberazioni dei rispettivi organi collegiali e dirigono l'attività degli uffici. a rt. 30. Le adunanze dei Consigli o Comitati Centrali non sono valide se non interviene la maggioranza dei componenti. a rt. 31. Il segretario é responsabile del regolare andamento dell'ufficio. Sono ad esso affidati l'archivio, i verbali delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio, i registri delle relative deliberazioni, il registro degli atti compiuti in sede conciliativa ai sensi dell'art. 3 lettera g) del Decreto Legislativo 13 settembre 1946, n. 233, il registro dei pareri espressi dal Consiglio, nonché‚ gli altri registri prescritti dal Consiglio stesso. Spetta al segretario l'autenticazione delle copie delle deliberazioni e degli altri atti da rilasciarsi a pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai singoli interessati. a rt. 32. Il tesoriere ha la custodia e la responsabilità del fondo in contanti e degli altri valori di proprietà dell'Ordine o Collegio e può essere tenuto a prestare una cauzione, di cui il Consiglio determina l'importo e le modalità. a) registro a madre e figlia per le somme riscosse contro quietanza; a rt. 33. Per la riscossione dei contributi da corrispondere a norma degli artt. 4, 14, 21 del Decreto Legislativo 13 settembre 1946, n. 233, si applicano le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati la forma ed i termini in essa stabiliti e con l'obbligo da parte dell'esattore del non riscosso per il riscosso. a rt. 34. Le spese non contemplate nel bilancio preventivo, alle quali non possa farsi fronte col fondo per le spese impreviste, devono essere autorizzate con deliberazione dell'assemblea. a rt. 35. I regolamenti interni degli Ordini o Collegi devono essere deliberati dai rispettivi Consigli e sono soggetti all'approvazione della competente Federazione nazionale. a rt. 36. Lo scioglimento dei Consigli degli Ordini o Collegi, previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo 13 settembre 1946, n. 233 , può essere ordinato, su proposta delle rispettive Federazioni nazionali, anche nei casi di: a) morosità nel pagamento del contributo di cui all'art. 14 terzo comma, del decreto legislativo predetto; a rt. 37. La vigilanza sugli enti indicati nell'art. 21 del decreto legislativo 13 settembre 1946, numero 233, é esercitato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede d'intesa con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. |
CAPO IV - Delle sanzioni disciplinari e del relativo procedimento. |
art. 38. I sanitari che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, di fatti disdicevoli al decoro professionale, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine o Collegio della provincia nel cui Albo sono iscritti. Il procedimento disciplinare é promosso d'ufficio o su richiesta del prefetto o del procuratore della Repubblica. a rt. 39. Quando risultano fatti che possono formare oggetto di procedimento disciplinare, il presidente, verificatene sommariamente le circostanze, assume le opportune informazioni e, dopo aver inteso il sanitario, riferisce al Consiglio per le conseguenti deliberazioni. a) la menzione circostanziata degli addebiti; a rt. 40. Le sanzioni disciplinari sono: 1) l'avvertimento, che consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella mancanza commessa; a rt. 41. La radiazione é pronunciata contro l'iscritto che con la sua condotta abbia compromesso gravemente la sua reputazione e la dignità della classe sanitaria. a rt. 42. La condanna per uno dei reati previsti dal Codice penale negli artt. 446 (commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti), 548 (istigazione all'aborto), 550 (atti abortivi su donna ritenuta incinta) e per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa di diritto la radiazione dall'Albo. a) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, e la interdizione dalla professione per una uguale durata; a rt. 43. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio della professione preveduti dalla legge, importano di diritto tale sospensione: a) la emissione di un mandato o di un ordine di cattura; a rt. 44. Fuori dei casi di radiazione, previsti dall'art. 42, il sanitario a carico del quale abbia avuto luogo procedimento penale é sottoposto a giudizio disciplinare per il medesimo fatto imputatogli, purché‚ egli non sia stato prosciolto per la non sussistenza del fatto o per non averlo commesso. a rt. 45. Nel giorno fissato per il giudizio, il relatore espone i fatti addebitati e le circostanze emerse dall'istruttoria; quindi viene sentito, ove sia presente, l'incolpato. a rt. 46. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche. a) il giorno, mese ed anno; a rt. 47 . La decisione deve, a pena di nullità, contenere la indicazione della data in cui é stata adottata, dei fatti addebitati e delle prove assunte, l'esposizione dei motivi, il dispositivo.E' sottoscritta da tutti i membri del Consiglio, che vi hanno preso parte.La decisione é pubblicata mediante deposito dell'originale negli uffici di segreteria che provvede a notificarne copia all'interessato. a rt. 48. Quando il Consiglio ometta di iniziare il procedimento disciplinare su richiesta del prefetto o del procuratore della Repubblica ovvero nei procedimenti già iniziati trascuri di emettere le sue decisioni, provvede il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità, con la procedura stabilita per i sanitari condotti nell'art. 75, primo comma, del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265. a rt. 49. Dell'inizio e dell'esito di ogni giudizio disciplinare é data immediata comunicazione, a cura del presidente, al prefetto ed al procuratore della Repubblica territorialmente competenti per l'Albo cui é iscritto l'incolpato, nonché‚ alle medesime autorità di altra circoscrizione che abbiano promosso il giudizio. a rt. 50. Il sanitario radiato dall'Albo può essere rescritto, purché‚ siano trascorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione e, se questa derivò da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. a rt. 51. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni. art. 52. Nei procedimenti disciplinari dinanzi ai Comitati Centrali delle Federazioni, ai sensi dell'art. 15, lett. g), del Decreto Legislativo 13 settembre 1946, n. 233, ed in quelli dinanzi alla Commissione Centrale, ai sensi dell'art. 18, lettera b), dello stesso decreto, si osservano le precedenti disposizioni del presente Capo. |
CAPO V - Della Commissione Centrale. |
a rt. 53. I ricorsi alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie sono proposti dall'interessato o dal prefetto o dal procuratore della Repubblica, nel termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione del provvedimento. Il ricorso dell'interessato ha effetto sospensivo quando sia proposto avverso i provvedimenti di cancellazione dall'Albo o avverso i provvedimenti disciplinari, ad eccezione di quelli previsti dai precedenti artt. 42 e 43. Il ricorso del prefetto o del procuratore della Repubblica avverso il provvedimento che dispone l'iscrizione nell'Albo ha effetto sospensivo. Nel caso di comprovato difetto di uno o più titoli o requisiti prescritti per la iscrizione nell'Albo, la Commissione, in via eccezionale, può disporre che il ricorso non abbia effetto sospensivo. a rt. 54. Il sanitario deve notificare copia conforme del ricorso alla autorità che ha emanato il provvedimento impugnato o che abbia omesso la pronuncia, nonché‚ al prefetto e al procuratore della Repubblica. a) le relate delle notificazioni effettuate; quando il ricorso non sia proposto dal prefetto o dal procuratore della Repubblica, anche la ricevuta del versamento della prescritta tassa di bollo. a rt. 55. Il ricorso deve contenere: 1) l'indicazione del cognome e nome, della residenza o domicilio del ricorrente. Qualora l'impugnativa sia prodotta dal prefetto o dal procuratore della Repubblica, é sufficiente l'indicazione del pubblico ufficio da essi ricoperto; Il ricorso é nullo se manchi la sottoscrizione o se vi sia assoluta incertezza sulla persona del ricorrente e sull'oggetto del ricorso. a rt. 56. Nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del termine indicato nel sesto comma dell'art. 54 per il deposito degli atti, il ricorrente e coloro ai quali sia stato notificato il ricorso possono presentare alla segreteria della Commissione documenti e deduzioni. a rt. 57. Il deposito dei ricorsi, di istanze, memorie atti e documenti, relativi alle impugnazioni, quando non sia fatto personalmente nella segreteria della Commissione Centrale, deve effettuarsi a mezzo posta, ai sensi del successivo art. 79. a rt. 58. La segreteria, scaduti i termini fissati dal precedente art. 56, presenta il ricorso con tutti i relativi atti e documenti al presidente, il quale nomina il relatore e fissa, seguendo l'ordine di presentazione dei ricorsi, l'adunanza per la decisione della Commissione sul ricorso. E' in facoltà del presidente di variare l'ordine predetto. a rt. 59. Nei procedimenti sui ricorsi in materia disciplinare il sanitario interessato può chiedere di essere udito personalmente dalla Commissione. a rt. 60. I provvedimenti istruttori, preliminari all'esame del ricorso da parte della Commissione, possono essere disposti dal presidente. a rt. 61. In caso di assenza o di impedimento il presidente é sostituito dal funzionario più elevato in grado, che faccia parte della Commissione, ed il segretario, dal membro presente meno anziano di età. a rt. 62. La Commissione é convocata d'ordine del presidente con avviso scritto del segretario. a rt. 63. Alle decisioni della Commissione Centrale sui ricorsi presentati contro i provvedimenti della Federazione nazionale non possono prendere parte i componenti che abbiano la qualità di presidente o di membro del Comitato Centrale della Federazione medesima. a rt. 64. I componenti i Consigli degli Ordini o Collegi, dei Comitati Centrali delle Federazioni e della Commissione Centrale, possono essere ricusati per i motivi stabiliti dal Codice di procedura civile, in quanto applicabili, e debbono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione che essi conoscono anche se non proposto. a rt. 65. Le decisioni della Commissione sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente, che vota per ultimo, dopo aver raccolto i voti dei componenti. a rt. 66. La decisione é pronunciata in nome del Popolo Italiano e deve contenere: 1) l'indicazione del cognome e nome del sanitario ricorrente o dell'autorità che ha proposto l'impugnazione; art. 67. La pubblicazione della decisione ha luogo mediante il deposito dell'originale nella segreteria. a rt. 68. La decisione della Commissione Centrale é notificata a cura della segreteria nei modi previsti dal successivo art. 79, entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, all'interessato, al prefetto e al procuratore della Repubblica. Nello stesso termine é comunicata al Consiglio dell'Ordine o Collegio ed al Comitato Centrale della Federazione nazionale. a rt. 69. In qualunque stadio della controversia si può rinunziare al ricorso mediante dichiarazione sottoscritta dal ricorrente ed autenticata da notaio o mediante dichiarazione resa personalmente dalla parte al segretario della Commissione che redige apposito verbale. a rt. 70. Di ogni adunanza il segretario redige processo verbale nel quale devono essere indicati: a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo l'adunanza; a rt. 71. La segreteria, oltre al registro dei processi verbali delle adunanze della Commissione, deve tenere un registro per ogni categoria professionale, nel quale, sotto numerazione progressiva e con la data di presentazione, si iscrivono i ricorsi con la indicazione del ricorrente, del provvedimento impugnato e degli atti e documenti uniti al ricorso. 1) le memorie, deduzioni e documenti prodotti dalla controparte con la data della loro presentazione; a rt. 72. La segreteria rilascia, previa autorizzazione del presidente, copia legale di ogni decisione e degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse. a rt. 73. Alla sostituzione dei componenti della Commissione Centrale dimissionari, defunti, cancellati, radiati dall'Albo o revocati, si provvede con decreto del Capo dello Stato, osservate le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 13 settembre 1946, n. 233. a rt. 74. Indipendentemente dall'esercizio del potere disciplinare, con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, sentite le rispettive Federazioni, può essere revocata la nomina di uno o più dei componenti professionisti della Commissione, qualora ciò si renda necessario per il miglior funzionamento di essa e per la dignità della classe. a rt. 75. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli del presente capo si applicano anche ai ricorsi prodotti avverso i provvedimenti delle Federazioni. In tal caso, oltre alle notifiche prescritte negli articoli stessi, deve farsi luogo alla notifica del ricorso al Comitato della Federazione interessata. a rt. 76. L'Ufficio di segreteria della Commissione é diretto da un funzionario in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica di grado non inferiore al 6° che può essere coadiuvato da altri impiegati in servizio presso l'Alto Commissariato stesso in numero non superiore a due. a rt. 77. Le spese per il funzionamento della Commissione e dell'Ufficio di segreteria sono a carico delle Federazioni nazionali e determinate dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in rapporto al numero degli iscritti a ciascuna categoria. |
CAPO VI - Disposizioni finali e transitorie. |
a rt. 78. Gli atti di qualsiasi natura degli enti, organi ed autorità previsti dal Decreto Legislativo 13 settembre 1946, n. 233, e dal presente regolamento sono esenti da bollo, salvo le copie richieste dagli interessati. a rt. 79. Le comunicazioni o notificazioni da farsi a norma delle disposizioni del presente regolamento sono eseguite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che nelle norme stesse non sia diversamente disposto. a rt. 80. I Consigli degli Ordini o Collegi ed i Comitati centrali, eletti ai sensi degli artt. 22 e 24 del decreto legislativo 13 settembre 1946, numero 233, dureranno in carica rispettivamente sino al 31 dicembre dell'anno successivo e fino al 31 maggio del secondo anno successivo a quello delle elezioni. a rt. 81. I ricorsi già depositati alla data di entrata in vigore del presente regolamento e prodotti alla Commissione Centrale di cui all'art. 28 del Regio Decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 983, al Consiglio superiore di sanità o all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica relativamente alle materie di competenza della Commissione Centrale di cui all'art. 17 del Decreto-legge 13 settembre 1946, n. 233, sono decisi dalla Commissione stessa. |