Ingresso nel territorio della Regione Sicilia
Ingresso nel territorio della Regione Sicilia
Secondo l'Ordinanza N°36 del 07 Aprile 2021 della Regione Sicilia, in vigore dal 7 Aprile al 31 Maggio 2021:
https://pti.regione.sicilia.it/portal/Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza-04-2021.pdf
1. I soggetti che, per le ragioni consentite, fanno ingresso nel territorio della Regione sono tenuti a:
Registrarsi sulla piattaforma www.siciliacoronavirus.it nella sezione appositamente dedicata.
Sono esclusi dal precedente adempimento i pendolari o quanti si siano allontanati dal territorio regionale nei giorni immediatamente antecedenti e per recarsi nel territorio nazionale per un periodo inferiore a giorni quattro.
Sono equiparati allo status di pendolari di cui al comma che precede:
- gli appartenenti alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, al Corpo dei Vigili del fuoco, il personale dei ruoli della Magistratura, dell’Avvocatura Generale dello Stato e delle Avvocature Distrettuali dello Stato e i titolari di cariche parlamentari e di governo;
- gli autotrasportatori e il personale delle imprese che assicurano la continuità della filiera agro-alimentare e sanitaria;
- gli equipaggi dei mezzi di trasporto;
- in generale, le categorie di lavoratori che, durante il periodo di vigenza dell’Ordinanza, per ragioni di lavoro, transitano in entrata ed in uscita dalla Regione al territorio nazionale e viceversa, per un tempo non superiore a quattro giorni.
2. La piattaforma di cui al comma precedente consente di dare atto, nel form di registrazione, dell’avvenuta sottoposizione del soggetto interessato all’esame diagnostico molecolare del tampone rino-faringeo nelle 48 ore antecedenti l’arrivo in Sicilia.
Qualora la persona che fa rientro nell’Isola non abbia potuto sottoporsi al tampone molecolare, si procede nel modo seguente:
- a) al momento dell’arrivo nel territorio regionale (sia con mezzi propri che con mezzi di pubblico trasporto) il soggetto interessato deve recarsi presso un drive in appositamente dedicato al fine di sottoporsi al tampone rapido antigenico. In caso di esito positivo, si seguono le ordinarie procedure previste per i soggetti Covid-19 positivi, con ripetizione del tampone molecolare e presa in carico da parte del Sistema Sanitario Regionale. Nel caso, invece, di tampone antigenico negativo, il soggetto interessato può recarsi al domicilio, con la raccomandazione di mantenere i dispositivi di protezione individuale, evitare i contatti con soggetti terzi e sottoporsi nuovamente a tampone antigenico al quinto giorno successivo a quello di sottoposizione al primo tampone;
- b) nel caso in cui il soggetto interessato non intenda seguire la procedura indicata alla lettera a), può recarsi presso un laboratorio autorizzato e sottoporsi al tampone molecolare, a proprie spese, con onere per la struttura stessa di darne comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’Asp territorialmente competente;
- c) nel caso in cui il soggetto interessato non segua alcuna delle procedure indicate nei precedenti commi, appena fatto rientro in Sicilia ha l’obbligo di porsi in isolamento fiduciario per la durata di giorni dieci presso il proprio domicilio, con onere di darne comunicazione al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta ovvero all’Asp di pertinenza.
3. L’Assessorato regionale della Salute, per il tramite dei propri Dipartimenti regionali e dei Dipartimenti di prevenzione delle Asp, provvede a dare esecuzione alle superiori disposizioni mediante scelte condivise con le società di gestione dei trasporti aerei e a promuovere l’adeguata diffusione dei drive in dedicati al tampone per i soggetti di cui al presente articolo.
Rientro dall'Estero nella Regione Sicilia:
Per chi rientra dall'Estero deve attenersi anche alla normativa Nazionale oltre che l'Ordinanza Regionale.
- Elenco A – San Marino, Città del Vaticano: nessuna limitazione.
- Elenco B - Gli Stati e i territori a basso rischio epidemiologico verranno individuati, tra quelli di cui all' Elenco C, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 2
- Elenco C - Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
- Elenco D - Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, nonchè gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 2
- Elenco E - Tutti gli Stati non indicati negli altri elenchi (eccetto il Brasile, per il quale vige regole speciali indicate sotto).
Per elenchi A e B: :-Tampone molecolare <48 h all'arrivo in territorio Siciliano/ tampone rapido antigenico all'arrivo presso drive-in/ Tampone molecolare presso laboratorio autorizzato/ isolamento fiduciario di 10 giorni.
Per elenco C:
Per chi si è sottoposto a tampone rapido prima dell'arrivo in Sicilia deve ripetere il test all'arrivo nel territorio, indipendentemente dall’esito del test molecolare o antigenico già richiesto per l’ingresso in Sicilia, devono sottoporsi anche a un periodo di 5 (cinque) giorni di quarantena presso l'abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio. È obbligatorio, inoltre, effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei cinque giorni di quarantena. Solo in caso di soggiorno/transito in Tirolo nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia, il periodo di isolamento fiduciario è pari non a 5 (cinque) ma a 14 (quattordici) giorni, secondo l'Ordinanza del 16 Aprile 2021.
Per elenco D:
Obbligo di tampone molecolare <48h all'arrivo in territorio Siciliano, obbligo di isolamento di fiduciario di 10 giorni, anche se sottoposti a test all'arrivo con esito negativo. E' obbligatorio, inoltre, effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci giorni di quarantena, secondo l'Ordinanza del 16 Aprile 2021.
Per elenco E:
Obbligo di tampone molecolare <48h all'arrivo in territorio Siciliano, obbligo di isolamento di fiduciario di 10 giorni, anche se sottoposti a test all'arrivo con esito negativo. E' obbligatorio, inoltre, effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci giorni di quarantena, secondo l'Ordinanza del 16 Aprile 2021.