La Cassazione si pronuncia sui i titoli validi per la direzione dei Sert
Secondo la suprema corte,anche i servizi prestati nei reparti di medicina interna e malattie infettive ,valgono ai fini del riconoscimento dell'anzianità per concorrere al ruolo di direzione del Sert. Nell'assunzione e nell'assegnazione del personale deve essere attribuita una particolare valutazione all'attività prestata nei servizi pubblici e convenzionati di assistenza ai tossicodipendenti. Per i profili professionali di medico e di psicologo deve essere attribuito rilievo, nella valutazione del curriculum formativo, ai titoli conseguiti: per i medici nelle discipline di farmacologia medica, tossicologia, psichiatria e medicina generale; per gli psicologi nelle discipline di psicologia clinica, psicologia sociale e psicoterapia.
Questo è il decalogo contenuto nella sentenza n. 7677/2014, depositata il 2 aprile dalla sezione Lavoro della Cassazione che ha accolto con rinvio il ricorso di un medico. La professionista in primo grado si era vista riconoscere il diritto a essere inquadrata come dirigente medico di 2° livello, ai sensi della legge 45/1999, ma la Corte d'appello dell'Aquila aveva spazzato via la decisione sostenendo che non aveva svolto sei anni presso una struttura dei Sert o in strutture equipollenti e ritenendo dunque non valutabili i tre anni di servizio nei reparti di medicina interna e di malattie infettive.
Opinione, quest'ultima, non condivisa dalla Cassazione secondo la quale il Dm 444/1990 (Regolamento concernente la determinazione dell'organico) all'art. 2, punti 1 e 2, dispone che i servizi per le tossicodipendenze devono essere articolati in moduli organizzativi e devono essere collegati alle strutture di recupero sociale, consultori familiari, strutture per l'Aids e per le patologie infettive, servizi medico-legali, laboratori di analisi e ai servizi di igiene mentale, agli altri Sert e agli altri servizi del settore.
L’ufficio per la Comunicazione OMCeO-Pa
Filippo Siragusa